La Regione ha adottato un vademecum in otto punti che identifica le misure di sicurezza da rispettare da parte degli esercizi commerciali del settore dellâalimentazione â come, a titolo di esempio, bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie ecc. â per quanto riguarda la produzione, il confezionamento e la vendita di cibo e bevande da asporto a partire dal prossimo 4 maggio, quando queste attivitĂ saranno di nuovo possibili secondo quando stabilito dal Dpcm del 26 aprile. La Regione specifica inoltre che per il servizio di asporto, come anche per il delivery, non Ăš prevista alcuna limitazione oraria.
Il vademecum
MISURE DI SICUREZZA PER LA PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E VENDITA DI CIBO E BEVANDE DA ASPORTO DESTINATE AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITĂ ARTIGIANALI
1. Ă consentita ai sensi del Dpcm 26 aprile 2020 la vendita di cibo e bevande da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attivitĂ artigianali quali, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie, con esclusione degli esercizi e delle attivitĂ localizzati in aree o spazi pubblici in cui Ăš vietato o interdetto lâaccesso, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di sanificazione dei locali, dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale previste dal Dpcm 26 aprile 2020 e relativi allegati;
2. Si raccomanda ai clienti lâordinazione on-line o telefonica, in modo da garantire che il ritiro dei prodotti ordinati avvenga per appuntamenti dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno, dove in ogni caso i clienti dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
3. Allâinterno dei locali i clienti sono obbligati a indossare guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
4. I clienti entrano uno alla volta e devono permanere allâinterno dei locali per il tempo strettamente necessario al pagamento e ritiro della merce. Non Ăš consentito per i clienti lâutilizzo dei bagni;
5. Fermo restando quanto giĂ disposto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e delle bevande (Reg. (CE) 852/2004), gestore e addetti devono indossare mascherina e guanti per tutto il tempo di permanenza nei locali e mantenere, ove possibile, un distanziamento interpersonale di almeno un metro. Devono, altresĂŹ, adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, per le quali Ăš raccomandato un lavaggio frequente con acqua e sapone o altri prodotti igienizzanti;
6. Ă vietata ogni forma di consumo sul posto. I prodotti devono essere consegnati chiusi in confezioni da asporto;
7. DovrĂ essere data ampia disponibilitĂ e accessibilitĂ a sistemi e prodotti per lâigienizzazione delle mani (preferibilmente a induzione automatica). In particolare, detti sistemi devono essere disponibili sia per il personale, sia per i clienti, allâingresso del locale;
8. Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente; deve, altresĂŹ, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti e sulle modalitĂ di ordinazione e ritiro della merce, mediante esposizione di cartellonistica all’ingresso ed eventualmente anche sui siti internet e pagine social aziendali. Si raccomanda ai gestori di esporre in vetrina un cartello che indichi che lâattivitĂ di ristorazione Ăš sospesa ad eccezione della ristorazione con consegna a domicilio e con asporto.
Pagina aggiornata il 01/05/2020