CHI Ă IL WhISTLEBLOWER
Con lâespressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di unâamministrazione che segnala violazioni o irregolaritĂ commesse ai danni dellâinteresse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
Non esiste una lista tassativa di reati o irregolaritĂ che possono costituire lâoggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolaritĂ , consumati o tentati, a danno dellâinteresse pubblico.
- In particolare la segnalazione puĂČ riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:
- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale allâamministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio allâimmagine del Comune;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno allâambiente;
- pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attivitĂ presso il Comune.
CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI
Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:
- generalitĂ del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nellâambito del Comune;
- Â una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
-  se conosciute, le generalitĂ o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge lâattivitĂ ) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- lâindicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o segnalazione;
- lâindicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
- Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalitĂ previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nellâambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravitĂ e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.
Resta fermo il requisito della veridicitĂ dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.
IL DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI
Sono stati identificati nel Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nellâANAC e nellâAutoritĂ Giudiziaria quali soggetti destinatari delle segnalazioni.
LE GARANZIE PER IL SEGNALANTE
Ă fatto divieto di rivelare lâidentitĂ del segnalante nellâambito di: (I) un procedimento penale fino alla chiusura delle indagini preliminari, (II) dinanzi alla Corte dei Corti (fino alla chiusura della fase istruttoria) ovvero (III) nellâambito di un procedimento disciplinare, nel caso in cui la contestazione dellâaddebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Fa eccezione la possibilitĂ di utilizzare la segnalazione in presenza di consenso del segnalante, nel caso in cui, nellâambito di un procedimento disciplinare, la contestazione risulti fondata â in tutto o in parte â sulla segnalazione e lâidentitĂ del âwhistleblowerâ sia indispensabile per esercitare il diritto di difesa.
Link alla piattaforma per Comune di Viterbo
Pagina aggiornata il 29/05/2025