Processionaria del pino, sanzioni da 250 a 1.500 euro. Pubblicata ordinanza a tutela della salute pubblica
12 Febbraio 2020
Processionaria del pino, sanzioni amministrative da 250 a 1.500 euro per chi non rispetta l’ordinanza (n. 49 del 17/2/2017, VI settore, LLPP) emanata dal Comune di Viterbo. Come previsto dal DM del 30 ottobre 2007, è obbligatoria la lotta alla processionaria del pino (Traumatocampa (Thaumetopoea) Pityocampa) da parte dei detentori di piante di Pinus Pinea, Pinus Nigra, Pinus Sylvestris, Pinus Pinaster, di cedri e delle conifere in genere, siano essi enti pubblici o soggetti privati. La presenza delle forme larvali (bruchi) di tale lepidottero può essere causa di gravi reazioni allergiche e infiammatorie negli animali e nell’uomo, come ad esempio irritazioni cutanee e oculari, eritemi alle mucose e alle prime vie respiratorie, sia tramite il contatto fisico, sia tramite i peli urticanti (presenti sul corpo delle larve e nei nidi infestanti le piante), che possono essere trasportati dalle correnti d’aria. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di terreni privati, nei quali siano presenti le piante indicate, dovranno provvedere a effettuare tutte le opportune verifiche e ispezioni al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria del pino. Qualora se ne riscontrasse la presenza – si legge nell’ordinanza – si dovrà intervenire immediatamente con la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali (tuta, guanti, mascherine e occhiali protettivi), indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve, e segnalando con opportuna cartellonistica la presenza delle larve nella zona interessata dalle chiome infestate. Per quanto riguarda la disinfestazione – si legge ancora nell’ordinanza di Palazzo dei Priori – si potrà procedere secondo le seguenti modalità: in inverno e/o inizio primavera, quando le larve dell’insetto munite di peli urticanti si trovano nei nidi, si dovrà effettuare il taglio e la bruciatura dei nidi; in estate è consigliabile l’asportazione dei vecchi nidi vuoti contenenti peli urticanti; in autunno, quando le giovani larve sono prive di peli urticanti, i prenidi dovranno essere asportati e bruciati e le piante infestate potranno essere trattate con bioinsetticidi a base di Bacillus thurigiensis var Kurstaki, oppure potranno essere effettuati trattamenti con i prodotti a base di regolatori di crescita (IGR), dopo aver effettuato un opportuno monitoraggio per stabilire se l’insetto si trovi in uno stadio sensibile a questo tipo di prodotti. Le spese per gli interventi di disinfestazione sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate. É fatto assoluto divieto di abbandonare i rami con i nidi di processionaria rimossi o di depositare gli stessi presso le aree di raccolta dei rifiuti, ovvero presso qualsiasi contenitore, di proprietà dell’amministrazione, dislocato in tutto il territorio comunale. Per quanto riguarda invece la vigilanza per il rispetto dell’ordinanza e per comminare ai trasgressori le sanzioni previste, sono incaricati il Corpo di Polizia Locale e il Dipartimento di prevenzione della Asl di Viterbo. La vigilanza si esercita mediante sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate. La responsabilità delle inadempienze è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le stesse inadempienze saranno riscontrate. L’ordinanza è da ritenersi valida a partire dall’anno in corso, fino all’emissione di eventuale analoga ordinanza sostitutiva o modificativa. Il documento in versione integrale è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it (http://viterbo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza2/albo-pretorio/-/papca/display/3069131?p_auth=3ItJiS1j).
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