Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente allâestero, per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento del referendum popolare confermativo (29 marzo 2020) della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, nonchĂ© i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza (art. 4-bis, comma 1, legge 459 del 27 dicembre 2001), ricevendo il plico elettorale contenente la scheda per il voto allâindirizzo di temporanea dimora allâestero.
Per esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza, tali elettori dovranno far pervenire al comune dâiscrizione nelle liste elettorali unâapposita opzione entro il 26 febbraio 2020.
Lâopzione, esercitabile tramite il modulo reperibile al link:
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/2020/02/referendum-2020-elettori-temporaneamente-all-estero.html o in carta libera, puĂČ essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano, al Comune, anche da persona diversa dallâinteressato.
Lâopzione, obbligatoriamente corredata di copia di documento dâidentitĂ valido dellâelettore, deve in ogni caso contenere lâindirizzo postale estero completo cui va inviato il plico elettorale, lâindicazione dellâUfficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per lâammissione al voto per corrispondenza (ovvero che ci si trova – per motivi di lavoro, studio o cure mediche – per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni in un Paese estero in cui non si Ăš anagraficamente residenti, oppure che si Ăš familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).
Lâopzione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).
Ă possibile la revoca della medesima opzione entro lo stesso termine (26 febbraio 2020). Si ricorda infine che lâopzione Ăš valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per le consultazioni referendarie del 29 marzo 2020).
Per ulteriori informazioni:
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/2020/02/referendum-2020-elettori-temporaneamente-all-estero.html .
Pagina aggiornata il 17/02/2020