TA.RI

9 Luglio 2024

In questa sezione è possibile trovare le informazioni relative alla TA.RI. 

 

Chi deve pagare

La Tassa sui Rifiuti, denominata TA.RI., è stata istituita a decorrere dal 1° Gennaio 2014 in tutti i comuni del territorio nazionale in sostituzione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, della TIA e della Tares.
E’ disciplinata espressamente dall’art. 1, commi 639 e segg., della L. 27/12/2013, n. 147, ed è destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
E’ applicato alla TA.RI. anche il Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente nella misura pari al 5%.
Il nuovo tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione della aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.  

Quando pagare

Per l’anno 2024 le scadenze della Tassa sui Rifiuti sono le seguenti:

1° rata – 30 settembre 2024
2° rata – 31 ottobre 2024
3° rata – 30 novembre 2024
4° rata – 31 gennaio 2025
5° rata – 28 febbraio 2025

Nel caso di pagamento in unica soluzione il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2024.

A decorrere dall’anno di imposta 2021, il Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente denominato “TEFA”, dovrà essere versato direttamente alla Provincia distintamente dall’importo dovuto a titolo di TARI ed utilizzando espressamente il codice tributo indicato nel modello F24 allegato.
L’ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente, con deliberazione n. 386/R/rif del 3/08/2023, ha disposto che a partire dal 1° gennaio 2024 i Comuni devono aggiungere nelle richieste di pagamento della Tari due componenti perequative, applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Queste due componenti, denominate componente perequativa Ur1, pari ad Euro 0,10, ad utenza e componente Ur2, pari ad euro 1,50 ad utenza, sono destinate al CSEA, Cassa per i servizi energetici ed ambientali, e sono finalizzate rispettivamente al finanziamento dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti e per la copertura delle agevolazioni risconosciute per eventi eccezionali e calamitosi. Per qualsiasi ulteriore approfondimento è possibile consultare il sito internet dell’ARERA, www.arera.it, e del CSEA, www.csea.it.
Ricordiamo che gli Avvisi di Pagamento, contenenti i Modelli F24 precompilati, verranno inviati a tutti i contribuenti entro il termine di pagamento della prima rata, ma qualora dovessero pervenire dopo la data di scadenza, il pagamento dovrà essere effettuato entro i 15 giorni successivi al ricevimento.

Ravvedimento operoso

Nel caso in cui, per vari motivi, non sia stato possibile effettuare il pagamento della Tassa sui Rifiuti entro le scadenze prestabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando il ravvedimento operoso. Le percentuali sono riportate nell’apposito documento nella sezione “Allegati”

Lo sportello TARI è ubicato in Piazza del Plebiscito n. 13 e riceve nei seguenti giorni:

Sportello tributi – orari

Lo sportello TARI è ubicato in via Garbini n. 84 e riceve nei seguenti giorni:

Per prenotare un appuntamento, per qualsiasi  problematica riscontrata, chiarimento o informazione è necessario telefonare ai seguenti numeri:   0761-348.311- 0761.348.312.

Email: tari@comune.viterbo.it;

 

Dichiarazioni

La dichiarazione deve essere presentata, entro il termine di  90 giorni solari dalla data in cui ha avuto inizio l’occupazione, la detenzione o il possesso, la variazione delle condizioni di tassazione e la cessazione, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi gratuitamente a disposizione degli interessati (vedere modello Dichiarazione).La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.
La dichiarazione di inizio occupazione o di detenzione deve essere presentata anche per i locali non soggetti al tributo, e in questo caso è necessario che le circostanze che rendono i locali non assoggettabili siano rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze deve contenere:

A) Utenze domestiche:

  • Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
  • Generalità del proprietario dell’immobile;
  • Recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
  • Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente;
  • Estremi catastali, indirizzo di ubicazione,numero civico, e numero dell’interno, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità previste nel presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali;
  • Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
  • Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
  • Data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo di residenza e/o domicilio per l’invio dell’eventuale conguaglio;

B) Utenze non domestiche:

  • Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO relativo all’attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
  • Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
  • Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
  • Generalità del proprietario dell’immobile;
  • Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero civico e numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità previste nel presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  • Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
  • Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo per l’invio dell’evenutale conguaglio;
  • La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;

La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente presso lo sportello fisico, inviata tramite  posta con raccomandata a/r, tramite posta elettronica o PEC allegando fotocopia del documento d’identità o, infine, tramite lo sportello online. La dichiarazione  si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di ricevimento della PEC o della email, o all’atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

Per ogni informazione relativa alla compilazione della dichiarazione è possibile consultare il Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti oppure direttamente contattare l’ufficio tributi ai seguenti numeri di telefono: 0761.348.311 – 0761.348.312.

 

Modulistica

Al seguente link è possibile è possibile scaricare tutta la modulistica relativa alla TA.RI.

 

Quanto pagare

 Le tariffe sono illustrate nell’apposito documento nella sezione “Allegati”

 

Come pagare

Il Comune provvede ad inviare a tutti i contribuenti, tramite posta ordinaria, gli Avvisi di Pagamento contenenti i dettagli degli immobili soggetti a tassazione e i modelli di pagamento F24, opportunamente precompilati, con gli importi da pagare.              
Gli Avvisi di Pagamento verranno inviati entro il termine di pagamento della prima rata ma, qualora dovessero pervenire dopo la data di scadenza, il pagamento dovrà essere effettuato entro i 15 giorni successivi al ricevimento.                              
Nel caso in cui gli Avvisi di Pagamento non dovessero pervenire, il contribuente può richiedere una copia cartacea direttamente presso lo sportello dell’ufficio tributi situato in piazza del Plebiscito n. 13, può richiedere l’invio degli stessi tramite email inviando la richiesta al seguente indirizzo: tari@comune.viterbo.it, oppure può collegarsi allo Sportello virtuale dei tributi e scaricare direttamente gli avvisi  di pagamento.  Per collegarsi allo Sportello virtuale è necessario  andare sul sito internet del Comune di Viterbo, aprire la sezione relativa ai “Servizi on-line”, e all’interno di questa sezione aprire il modulo denominato “Sportello virtuale tributi”. 

Il pagamento tramite i modelli di pagamento F24 può essere effettuato, senza aggravio di spese, presso qualsiasi banca o ufficio postale, oppure direttamente online tramite i servizi di home banking offerti dalle banche o dagli uffici postali.

 

Modalità di pagamento della TA.RI. per gli enti pubblici

Gli Enti Pubblici possono effettuare il pagamento della Tassa sui Rifiuti con le seguenti modalità:
1)Versamento diretto tramite la Tesoreria Unica del Comune di Viterbo presso la Banca d’Italia. In questo caso il Codice IBAN da utilizzare è il seguente: IT87U0100003245344300063204. Il codice del tributo Tari è: 3944.

2)Versamento diretto alla Tesoreria del Comune di Viterbo. In questo caso l’importo dovrà essere versato direttamente presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa, Agenzia 166  – Viterbo – utilizzando il seguente codice Iban: IBAN IT52J0832714500000000100500. Il codice del tributo Tari è: 3944.

In ogni caso vi preghiamo di trasmettere al nostro ufficio le ricevute di pagamento per consentirne il caricamento nella nostra banca dati tributaria. A tal fine le ricevute di pagamento dovranno essere trasmesse al nostro ufficio tramite e-mail ai seguenti indirizzi: tributi@comune.viterbo.it, tarsu@comune.viterbo.it.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’ufficio al seguente numero di tel. 0761-348.303.

 

Riduzioni

 Per le informazioni relative alle riduzioni, consultare il relativo documento nella sezione “Allegati”

 

Esenzioni ed agevolazioni

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati, come a titolo esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione e le relative pertinenze prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;
e) le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
f) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
g) le aree scoperte non operative in cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
h) le aree scoperte non presidiate o adibite a deposito di materiali non utilizzati per lo svolgimento delle attività di impresa;
i) le zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all’aperto;
j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.

Le suddette circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l’esercizio dell’attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

 

Cessazioni e rimborsi

Rimborsi:

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 37 del regolamento, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. 

 

Ricorsi

Tutte le controversie concernenti i tributi locali sono soggette alla giurisdizione della Corte di giustizia tributaria di primo grado e della Corte di giustizia  tributaria di secondo grado ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992.

A titolo puramente esemplificativo si elencano alcuni tra gli atti emessi dal Comune che possono essere oggetto di ricorso (vedere elenco completo all’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992):
a) gli Avvisi di Accertamento dei tributi;
b) gli Avvisi di Liquidazione dei Tributi;
c) i Provvedimenti che irrogano le sanzioni;
d) i Ruoli e le Cartelle di pagamento;
e) gli Avvisi di mora;
f) il Rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi , sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
g) il diniego o la revoca di di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari.

I ricorsi alla Corte di giustizia di primo grado, ai sensi dell’art. 21  D.Lgs. n. 546 del 31/12/92, devono  essere proposti a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.

I ricorsi devono essere notificati al Comune di Viterbo a mezzo Ufficiale Giudiziario o a mezzo servizio postale mediante plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento,  consegnato all’Ufficio protocollo del Comune, oppure in modalità digitale a mezzo PEC al seguente indirizzo tributi@pec.comuneviterbo.it  nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 10 del decreto del Direttore Generale delle Finanze del  4/08/2015.

Si ricorda che per i ricorsi proposti dal 1° gennaio 2016, per le controversie di valore non superiore ad euro 50.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa ed il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica.

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni, di cui al precedente capoverso, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio a pena di inammissibilità, mediante deposito di un esemplare del ricorso già presentato in Comune presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Viterbo, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

Si ricorda che in caso di ricorso si applicano le disposizioni di cui all’art. 19 del decreto legislativo  18 dicembre 1997, n. 472, concernente l’esecuzione delle sanzioni.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo è in via M. Romiti, 80.

Normativa

Tutta la normativa di riferimento è consultabile nella sezione “Allegati”

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