TA.RI.

La TARI (Tassa Rifiuti) è un tributo comunale italiano destinato a finanziare i costi di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti urbani.

Chi deve pagare

La Tassa sui Rifiuti, denominata TA.RI., è stata istituita a decorrere dal 1° Gennaio 2014 in tutti i comuni del territorio nazionale in sostituzione della Tassa per lo SmaltiTA.RI.

 


Chi deve pagare
Quando pagare
Sportello tributi – orari
Componente aggiuntiva TEFA
Componenti perequative Ur1, Ur2 e Ur3
Dichiarazioni
Modulistica
Quanto pagare
Come pagare
Modalità di pagamento della TA.RI. per gli enti pubblici
Ravvedimento operoso
Agevolazioni per le utenze domestiche
Bonus Sociale Rifiuti. Novità
Agevolazioni per utenze non domestiche
Tariffe per zone servite e zone non servite
Esenzioni
Rimborsi
Reclami e richiesta scritte di informazione
Ricorsi
Normativa

Chi deve pagare

La Tassa sui Rifiuti, denominata TA.RI., è stata istituita dall’art. 1, commi 639 e segg., della L. 27/12/2013, n. 147, ed è destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. La TA.RI. è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Quando pagare

Per l’anno 2025 le scadenze della Tassa sui Rifiuti sono le seguenti:

1° rata – 30 settembre 2025

2° rata – 31 ottobre 2025

3° rata – 30 novembre 2025

4° rata – 31 gennaio 2026

5° rata – 28 febbraio 2026

Nel caso di pagamento in unica soluzione il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2025.

Ricordiamo che gli Avvisi di Pagamento, contenenti i Modelli F24 precompilati, verranno inviati a tutti i contribuenti entro il termine di pagamento della prima rata, ma qualora dovessero pervenire dopo la data di scadenza, il pagamento dovrà essere effettuato entro i 15 giorni successivi al ricevimento.

Sportello tributi – orari

Lo sportello TARI è ubicato in via Garbini n. 84 e riceve nei seguenti giorni:

Giorno Mattina – Dalle Mattina – Alle
Lunedì Dalle 9.00 Alle 13.00
Martedì ———- ———-
Mercoledì Dalle 9.00 Alle 13.00
Giovedì Dalle 9.00 Alle 13.00
Venerdì Dalle 9.00 Alle 13.00

Per prenotare un appuntamento, per qualsiasi problematica riscontrata, chiarimento o informazione è necessario telefonare ai seguenti numeri: Tel 0761-348.311- 0761.348.312.
Email: tari@comune.viterbo.it; tributi@pec.comuneviterbo.it

Componente aggiuntiva TEFA.

E’ applicato alla TA.RI. anche il Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente denominato TEFA nella misura pari al 5%. A decorrere dall’anno di imposta 2021 il TEFA dovrà essere versato direttamente alla Provincia distintamente dall’importo dovuto a titolo di TARI ed utilizzando espressamente il codice tributo indicato nel modello F24 allegato.

Componenti perequative Ur1, Ur2 e Ur3.

L’ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente, con deliberazione n. 386/R/rif del 3/08/2023, ha disposto che a partire dal 1° gennaio 2024 i Comuni devono aggiungere agli avvisi di pagamento della Tari due componenti perequative, applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Queste due componenti, denominate componente perequativa Ur1, pari ad Euro 0,10, ad utenza e componente perequativa Ur2, pari ad euro 1,50 ad utenza, sono destinate al CSEA, Cassa per i servizi energetici ed ambientali, e sono finalizzate rispettivamente al finanziamento dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti e per la copertura delle agevolazioni risconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
A partire dal 1° gennaio 2025, così come previsto con il Dpcm n. 24 del 21/01/2025 e con la deliberazione Arera n. 133/2025, è necessario altresì aggiungere per ogni utenza anche la componente perequativa Ur3, pari ad Euro 6,00, destinata al CSEA, Cassa per i servizi energetici ed ambientali, ed è finalizzata al finanziamento del Bonus Sociale Rifiuti.
Per qualsiasi ulteriore approfondimento è possibile consultare il sito internet dell’ARERA, www.arera.it, e del CSEA, www.csea.it.

Dichiarazioni

La dichiarazione per la Tassa sui Rifiuti deve essere presentata, entro il termine di 90 giorni solari dalla data in cui ha avuto inizio l’occupazione, la detenzione o il possesso, la variazione delle condizioni di tassazione e la cessazione, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi gratuitamente a disposizione degli interessati (vedere modelli).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. La dichiarazione di inizio occupazione o di detenzione deve essere presentata anche per i locali non soggetti al tributo, e in questo caso è necessario che le circostanze che rendono i locali non assoggettabili siano rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione.
La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze deve contenere:

A) Utenze domestiche:
• Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
• Generalità del proprietario dell’immobile;
• Recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
• Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente;
• Estremi catastali, indirizzo di ubicazione,numero civico, e numero dell’interno, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità previste nel presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali;
• Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
• Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
• Data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo di residenza e/o domicilio per l’invio dell’eventuale conguaglio;
• Indicazione della tipologia del servizio di raccolta rifiuti effettuata (conferimento tramite servizio “porta a porta” oppure “conferimento presso le isole di prossimità”);
• Allegati: Documentazione relativa ai lavori in corso di esecuzione per richiedere l’esenzione, contratti di affitto, ecc.

B) Utenze non domestiche:
• Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO relativo all’attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
• Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
• Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
• Generalità del proprietario dell’immobile;
• Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero civico e numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità previste nel presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
• Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
• Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo per l’invio dell’evenutale conguaglio;
• La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
• Allegati: Documentazione relativa ai lavori in corso di esecuzione per richiedere l’esenzione, contratti di affitto, ecc.

Alla dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, va allegata la fotocopia del documento di identità, la copia del contratto di locazione o di acquisto, la documentazione relativa ai lavori in corso di esecuzione per richiedere l’esenzione dal pagamento. Può essere consegnata direttamente presso lo sportello fisico, inviata tramite posta con raccomandata a/r, tramite posta elettronica o PEC. La dichiarazione si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di ricevimento della PEC o della email, o all’atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
Per ogni informazione relativa alla compilazione della dichiarazione è possibile consultare il Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti oppure direttamente contattare l’ufficio tributi ai seguenti numeri di telefono: 0761.348.311 – 0761.348.312.

Modulistica

Nel sito del Comune, nella sezione “Modulistica” è possibile scaricare tutta la modulistica relativa alla TA.RI.

Quanto pagare

Le tariffe sono illustrate nelle deliberazioni riportate nella sezione “Normativa”
Per l’anno 2025, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge 296/06, sono state prorogate le stesse tariffe approvate per l’anno 2024 con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 27/06/2024.

Come pagare

Il Comune provvede ad inviare a tutti i contribuenti, tramite posta ordinaria, gli Avvisi di Pagamento contenenti i dettagli degli immobili soggetti a tassazione e i modelli di pagamento F24, opportunamente precompilati, con gli importi da pagare. Nel caso in cui gli Avvisi di Pagamento non dovessero pervenire, il contribuente può richiedere una copia cartacea direttamente presso lo sportello dell’ufficio tributi situato in Via Garbini n. 84, può richiedere l’invio degli stessi tramite email inviando la richiesta al seguente indirizzo: tari@comune.viterbo.it, oppure può collegarsi allo Sportello virtuale dei tributi e scaricare direttamente gli avvisi di pagamento. Per collegarsi allo Sportello virtuale è necessario andare sul sito internet del Comune di Viterbo e aprire il modulo denominato “Sportello virtuale tributi”.
Il pagamento tramite i modelli di pagamento F24 può essere effettuato, senza aggravio di spese, presso qualsiasi banca o ufficio postale, oppure direttamente online tramite i servizi di home banking offerti dalle banche o dagli uffici postali.

Modalità di pagamento della TA.RI. per gli enti pubblici

Gli Enti Pubblici possono effettuare il pagamento della Tassa sui Rifiuti con le seguenti modalità:

1)Versamento diretto tramite la Tesoreria Unica del Comune di Viterbo presso la Banca d’Italia. In questo caso il Codice IBAN da utilizzare è il seguente: IT83N0100004306TU0000017234. Il codice del tributo Tari è: 3944.

2)Versamento diretto alla Tesoreria del Comune di Viterbo. In questo caso l’importo dovrà essere versato direttamente presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa, Agenzia 166 – Viterbo – utilizzando il seguente codice Iban: IBAN IT52J0832714500000000100500. Il codice del tributo Tari è: 3944.

In ogni caso vi preghiamo di trasmettere al nostro ufficio le ricevute di pagamento con le indicazioni delle utenze per le quali viene effettuato il pagamento, degli importi e delle annualità per consentirne il caricamento nella nostra banca dati tributaria. Le ricevute di pagamento dovranno essere trasmesse al nostro ufficio tramite e-mail al seguente indirizzo: tributi@comune.viterbo.it. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’ufficio al seguente numero di tel. 0761-348.318.

Ravvedimento operoso

Nel caso in cui, per vari motivi, non sia stato possibile effettuare il pagamento della Tassa sui Rifiuti entro le scadenze prestabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando il ravvedimento operoso.

Agevolazioni per le utenze domestiche

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
1) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%;
2) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 30%;
3) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.

Le riduzioni di cui ai punti 1) 2) e 3) si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Nel caso di perdita del diritto a usufruire delle suddette agevolazioni è obbligatorio comunicarlo mediante presentazione all’Ufficio Tributi dell’apposita dichiarazione Tari di variazione. L’omessa presentazione della dichiarazione di variazione comporta l’applicazione delle sanzioni tributarie espressamente previste dal presente Regolamento

4) Utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto: riduzione del 30% della parte variabile della tariffa purché possiedano i requisiti e rispettino le condizioni seguenti:
a) Devono avere a disposizione una compostiera e devono aver avviato al compostaggio domestico in modo stabile e continuativo i rifiuti organici. La compostiera può essere ottenuta in comodato gratuito dal Comune, dalla società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti o può essere acquistata autonomamente.
b) Devono aver collocato la compostiera domestica nel terreno (giardino, orto) che deve avere una superficie superiore a mq. 200 e l’immobile deve insistere fisicamente nel suddetto terreno.
c) Devono consentire l’accesso all’area dove è situata la compostiera al personale del Comune incaricato ai controlli e verifiche.

La riduzione tariffaria prevista al punto 4) per lo svolgimento del compostaggio domestico si applica solamente per le utenze con tariffazione ordinaria, per le quali è effettuato il servizio di raccolta con il sistema porta-a-porta oppure sono ubicate ad una distanza massima di 500 metri dall’isola di prossimità, e la presente agevolazione non si cumula con le altre agevolazioni tariffarie previste dal presente Regolamento. Per la finalità di cui al presente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

Per richiedere la suddetta riduzione tariffaria è necessario presentare una apposita istanza, su modulistica predisposta dal Comune, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento, corredata della planimetria dell’immobile con il terreno asservito e della documentazione attestante l’acquisto o l’ottenimento in comodato gratuito della compostiera. La riduzione tariffaria decorre dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso di mancata utilizzazione della compostiera o nel caso di restituzione della stessa alla società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, è obbligatorio presentare all’Ufficio tributi apposita dichiarazione Tari per comunicare la perdita del diritto alla suddetta agevolazione. L’omessa presentazione della dichiarazione di variazione comporta l’applicazione delle sanzioni tributarie espressamente previste dal presente Regolamento.

Tutte le riduzioni di cui al presente articolo cessano comunque di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Bonus Sociale Rifiuti. Novità.

Il Bonus Sociale Rifiuti è stato previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, con Dpcm n. 24 del 21/01/2025 e con la deliberazione Arera n. 133/2025.
Consiste nella riduzione della Tari nella misura del 25% ed è destinato unicamente agli utenti domestici con un ISEE fino e 9.530,00 euro (20.000,00 euro per famiglie con almeno 4 figli). Per gli utenti che hanno già presentato all’Inps le dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) necessarie per il calcolo dell’Isee e ne hanno diritto, l’agevolazione verrà applicata automaticamente nelle bollette senza la necessità di effettuare ulteriori richieste, così come avviene per i bonus relativi all’energia elettrica, gas e servizio idrico. In tutti gli altri casi è necessario presentare una nuova DSU all’Inps direttamente tramite il portale oppure mediante i Caf.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Tari e consultare il sito dell’Inps e dell’Arera .

Il Bonus relativo all’anno 2025 verrà portato in detrazione della bolletta dell’anno 2026, così come previsto dalla deliberazione Arera n. 133/2025 e successive disposizioni.

Agevolazioni per utenze non domestiche.

1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a sei mesi nell’anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o da apposito atto rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

2) La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, nella parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo. Per ulteriori approfondimenti vedere Regolamento di disciplina della Tari.
3) Alle attività commerciali e industriali che producono o distribuiscono beni alimentari e li cedono ad uso gratutito è applicata la riduzione del 10% sulla parte variabile della tariffa Tari a condizione che il quantitativo di beni ceduti gratuitamente sia almeno superiore al 10% dei rifiuti complessivamente prodotti (calcolati sulla base dei coefficienti di produzione kd).

4) Agevolazioni per le utenze non domestiche che non si avvalgono del servizio pubblico per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Ai sensi dell’art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

  • 1. Così come previsto, dall’art. 238 comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile della tariffa), fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.

Per ulteriori chiarimenti su queste agevolazioni tariffarie è necessario consultare l’ufficio Tari.

Tariffe per zone servite e zone non servite

Per le utenze domestiche e non domestiche ubicate nelle zone in cui è effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti con il sistema denominato porta-a-porta, oppure viene di fatto effettuata la suddetta tipologia di raccolta, il tributo è dovuto applicando la tariffa ordinaria.

Per le utenze domestiche e non domestiche ubicate nelle zone in cui non viene effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti porta-a-porta, oppure non viene di fatto effettuata la suddetta tipologia di raccolta, il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, con le seguenti modalità:
a) nella misura pari alla tariffa ordinaria se la distanza dal più vicino punto di raccolta (isola di prossimità) è inferiore o pari a 500 metri.
a) nella misura pari al 40% della tariffa ordinaria se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, è compresa nella fascia tra i 500 metri e i 1500 metri.
b) nella misura pari al 35% della tariffa ordinaria se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, supera 1500 metri.

Per la finalità di cui ai precedenti commi la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27 e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Esenzioni

1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione e le relative pertinenze prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione; fabbricati danneggiati e non agibili a condizione che che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione.
e) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e similari limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri.
f) le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
g) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
h) le aree scoperte non operative in cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
i) le aree scoperte non presidiate o adibite a deposito di materiali non utilizzati per lo svolgimento delle attività di impresa;
j) le zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all’aperto;
k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
l) locali destinati all’esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto.
m) locali e le aree compresi nelle zone cimiteriali.
n) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
o) le superfici di lavorazione industriali e i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell’attività produttiva, destinati ad accogliere materie prime e merci impiegate nel processo produttivo. Restano invece soggetti a tassazione ordinaria i magazzini funzionali, anche promiscuamente, alla vendita, allo stoccaggio e alla distribuzione di prodotti finiti.
p) le superfici adibite all’allevamento di animali;
q) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l’esercizio dell’attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 37 del regolamento, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

Reclami e richieste scritte di informazione

1. Il contribuente può presentare all’Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l’avviso bonario di pagamento.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l’Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
b) i dati identificativi del contribuente:
– il nome, il cognome e il codice fiscale;
– la ragione o denominazione sociale dell’utenza non domestica, con l’indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
– il recapito postale e/o l’indirizzo di posta elettronica;
– il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

3. È fatta salva la possibilità per l’utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
d) l’elenco della eventuale documentazione allegata.
e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l’eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell’importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l’indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l’importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un’utenza assoggettabile a TARI, l’importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b.
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell’importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all’articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il rimborso verrà effettuato con le modalità di cui all’art. 37 del presente regolamento.

Ricorsi

Tutte le controversie concernenti i tributi locali sono soggette alla giurisdizione della Corte di giustizia tributaria di primo grado e della Corte di giustizia tributaria di secondo grado ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992.

A titolo puramente esemplificativo si elencano alcuni tra gli atti emessi dal Comune che possono essere oggetto di ricorso (vedere elenco completo all’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992):

a) gli Avvisi di Accertamento dei tributi;

b) gli Avvisi di Liquidazione dei Tributi;

c) i Provvedimenti che irrogano le sanzioni;

d) i Ruoli e le Cartelle di pagamento;

e) gli Avvisi di mora;

f) il Rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi , sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

g) il diniego o la revoca di di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari.

I ricorsi alla Corte di giustizia di primo grado, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 31/12/92, devono essere proposti a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.
I ricorsi devono essere notificato al Comune di Viterbo esclusivamente in via telematica ai sensi del comma 3, art. 16-bis, a mezzo PEC al seguente indirizzo: tributi@pec.comuneviterbo.it, con le modalità previste dalle disposizioni contenute del Decreto del Mef n. 163 del 23/12/2013.
Per le cause con valore della lite fino a 3.000,00 euro, in cui le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica, il ricorso può essere proposto anche in forma cartacea e notificato a mezzo del servizio postale con plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: “Comune di Viterbo – Via Filippo Ascenzi, n. 1- 01100 Viterbo”, oppure consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune, durante gli orari di apertura al pubblico.
Entro i 30 giorni successivi alla data di notifica del ricorso al Comune, di cui al precedente capoverso, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità, mediante deposito del ricorso e del fascicolo telematico nel portale SIGIT/PTT. Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, vige l’obbligo di costituzione telematica anche per i soggetti che decidono di non avvalersi dell’assistenza tecnica.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo è in via M. Romiti, 80.

Normativa

Deliberazione regolamento TARI

Deliberazione-n.-103-del-30-09-2020-approvazione Pef a Tariffe tari 2020

Deliberazione-n.109-del-29-06-2021-approvazione Pef e Tariffe tari 2021

Deliberazione-n. -17-DEL-28-04-2022 approvazione Pef e tariffe Tari 2022

Deliberazione approvazione Tariffe Tari 2023

Deliberazione approvazione Pef e Tariffe Tari 2024

Pagina aggiornata il 10/07/2025



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