Moduli unificati e standardizzati in materia di Commercio – Artigianato – Edilizia così come approvati con Determinazione 19 giugno 2017, n. G08525, pubblicata sul B.U.R.L n. 49 del 20 giugno 2017 in attuazione dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, approvato nella Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 (Rep. Atti n. 46/CU).
AVVERTENZE: ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. la S.C.A. è presentata esclusivamente per i seguenti interventi edilizi:
– nuove costruzioni;
– ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
– interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
Per le S.C.A. presentate a seguito di interventi edilizi eseguiti su fabbricati esistenti, il tecnico asseverante deve accertarsi che il fabbricato abbia già ottenuto l’agibilità, o quanto meno il collaudo statico, e, nel caso in cui il fabbricato medesimo sia sottoposto al rispetto della normativa sulla prevenzione incendi, sia dotato del relativo Certificato Prevenzione Incendi o SCIA.
Pagina aggiornata il 17/07/2024