Approfondimenti Servizi Demografici

30 Novembre 2023

Servizi Demografici: Anagrafe, Stato Civile e Elettorale

Capo Servizi Demografici:
Tel. 0761.348672
Fax 0761 348659
E-Mail: demografici@comune.viterbo.it
Contatti e orario di ricevimento

UFFICIO ANAGRAFE: Piazza Fontana Grande, 19 – Fax 0761 348650 – email :anagrafe@comune.viterbo.it
Orario di apertura al pubblico:
ricevimento solo per appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12.00
nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15,00 alle 16.00.

Iscrizione anagrafiche – Tel. 0761.348660
Scissioni/aggregazioni – Tel. 0761 348674
Cambi abitazioni – Tel. 0761 348656
Cancellazioni anagrafiche – Tel. 0761 348658
Corrispondenza privati – Tel 0761 348653
Corrispondenza enti pubblici – Tel. 0761 348653
Irreperibili – Tel. 0761 348222

SPORTELLO ANAGRAFICO: Via I. Garbini 84/b
Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
il martedì e il giovedì anche dalle 15,00 alle 16,00 (fino ad esaurimento ticket)
il sabato mattina dalle 10,00 alle 12,00, solo su appuntamento per il rilascio delle carte di identità elettroniche, previa prenotazione all’indirizzo e- mail: prenotazione.anagrafe@comune.viterbo.it

CIRCOSCRIZIONE CON UFFICIO ANAGRAFE E DI STATO CIVILE:
VIII Circoscrizione – S. Martino al Cimino: Piazza M. Buratti, 2 – Tel. e fax 0761 291064 Orario di ricevimento al Pubblico: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il martedì e giovedi anche dalle ore 15.00 alle 17.00
IX Circoscrizione – Grotte S. Stefano (Roccalvecce) Piazza dell’Unità, 21 – Tel. 0761.367020 Fax 0761 366916
Orario di ricevimento al Pubblico: lunedì mercoledì giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il martedì e giovedi anche dalle ore 15.00 alle 17.00

UFFICIO ELETTORALE: Tel. 0761.348213 – Tel. 0761 348603 – Fax 0761 348212

Anagrafe

Capo Ufficio Anagrafe: Fax 0761 348650
E-Mail: anagrafe@comune.viterbo.it

AUTENTICAZIONE DI COPIE
L´autenticazione della copia di un documento è l’attestazione della sua conformità con l´originale, di cui si è presa visione.
La copia può essere autenticata: dal pubblico ufficiale dell’ufficio presso cui è depositato l´originale; dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l´originale; dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento; dal notaio, cancelliere, segretario comunale o dal dipendente appositamente incaricato. Il cittadino che si rivolge all’ufficio anagrafe deve comunque sempre esibire l´originale del documento completo in tutte le sue parti unitamente alle fotocopie da autenticare.
Il cittadino può sostituire l´autenticazione con una sua dichiarazione di conformità all’originale come previsto dagli artt.19 e 19/bis del D.P.R. 445/2000.
Per autocertificare la conformità del documento con l´originale bisogna scrivere i propri dati anagrafici sul retro della copia, dichiarare che la copia è conforme all’originale e firmare.
Qualora l’interessato debba produrre copia di atti e documenti a pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblici servizi,il responsabile del procedimento e il dipendente addetto a ricevere la documentazione sono competenti a procedere alle relative autenticazioni,su semplice esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione procedente.
Per la autenticazione di copie di documenti non è necessario essere residenti nel comune presso il quale si chiede l’autenticazione del documento.

AUTENTICAZIONE DI FIRME
Presso l´Anagrafe si autenticano le firme in calce a: dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ed istanze da presentare per la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi etc.) da parte di altre persone. istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare a privati (banche, assicurazioni etc.) L´autenticazione della sottoscrizione, oltre che dal dipendente incaricato dal sindaco,può essere fatta anche presso un notaio, un cancelliere, da un dipendente addetto a ricevere la documentazione, dal segretario comunale.
La sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte ad una pubblica amministrazione o a gestori ed esercenti di un pubblico servizio, con l´esclusione delle deleghe per la riscossione di benefici per conto terzi, non deve essere autenticata, e deve essere fatta in presenza del dipendente incaricato a ricevere la documentazione oppure presentata con fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante.

QUANDO NON SI PUO’ AUTENTICARE LA FIRMA
Non possono essere autenticate le sottoscrizioni relative a: dichiarazioni d’impegno e volontà, procure, autorizzazioni, deleghe, consensi, accettazioni, rinunce o dichiarazioni di qualunque natura o tenore contenenti impegni, disposizioni per il futuro o fogli in bianco.
In questi casi è necessario rivolgersi ad un notaio. Non si possono autenticare firme apposte su documenti che non siano scritti in lingua italiana, pertanto all’eventuale documento presentato in lingua straniera deve essere allegata idonea traduzione.

CARTA DI IDENTITA’
L’art. 10 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia” ha profondamente innovato la normativa inerente il rilascio della carta di identità.
Infatti le nuove norme prevedono l’emissione della carta di identità – che diventa documento obbligatorio di identificazione personale- a tutti i cittadini residenti di qualunque età.

La validità del documento è la seguente:
a) per i minori di età inferiore a tre anni – TRE anni di validità – dalla data del rilascio, con scadenza il GIORNO DEL COMPLEANNO
b) per i minori di età compresi tra i tre ed i diciotto anni – CINQUE anni di validità – dalla data del rilascio, con scadenza il GIORNO DEL COMPLEANNO
c) per i cittadini maggiorenni – DIECI anni di validità – con scadenza il GIORNO DEL COMPLEANNO (in vigore dal 10 febbraio 2012)
Il rilascio avviene presentandosi personalmente con tre foto recenti ed identiche formato tessera e un documento di riconoscimento, in mancanza di un documento con la presenza di due testimoni.
Quando si può fare la richiesta per il rilascio: in qualsivoglia momento; per il rinnovo: sei mesi (180 giorni) prima della sua scadenza; per smarrimento o furto: occorre fare la denuncia presso l’Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura, Carabinieri ecc.) conoscendo il numero del documento che può essere richiesto all’Anagrafe; per deterioramento: occorre portare all’anagrafe la carta di identità deteriorata, oltre alla documentazione richiesta per il rilascio; per cambiamento dei seguenti dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita, acquisto della cittadinanza italiana. Documenti di riconoscimento equipollenti per il rilascio della carta di identità in mancanza del documento scaduto: passaporto, libretto di porto d´armi, tessere di riconoscimento munite di fotografia e timbro a secco dello stato, patente di conduttore di autovettura, libretto di pensione, patente di conduttore di impianti termici, patente nautica.
Carta d’identità minori

MODALITA’ DI RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ DEL MINORE
Il minore deve essere accompagnato allo sportello da entrambi genitori occorrono 3 fototessere: Entrambi i genitori devono firmare la richiesta allo sportello ed identificare il minore al momento del rilascio del documento, specificando il loro assenso all’espatrio.
E’ possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore. In questo caso occorrerà la presenza di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone. Il genitore non presente deve inviare una richiesta contenente il proprio assenso all’espatrio.
A tale richiesta deve essere allegata copia fronte/retro del documento d’identità del genitore non presente allo sportello. E’ indispensabile la presenza del minore al momento del rilascio.

CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE
LA VALIDITA’ DEI CERTIFICATI E’ DI 6 MESI. Dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono VALIDE ED UTILIZZABILI SOLO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. I certificati rilasciati devono obbligatoriamente riportare la seguente dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Privati gestori di Pubblici servizi”
Le Amministrazioni Pubbliche ed i Gestori di Pubblici servizi non potranno più richiedere ai cittadini i certificati anagrafici per i quali è possibile fare l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Le certificazioni, le autentiche di firma, le autentiche di copia vengono rilasciate in carta legale ai sensi della Tariffa All. A del D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni ovvero apponendo sui documenti richiesti una MARCA DA BOLLO di Euro 16.00, oltre € 1,00 per diritti di segreteria e rimborso spese.
NON ESISTE IL CERTIFICATO IN CARTA LIBERA Il soggetto interessato nel richiedere qualsiasi certificato, se intende avvalersi dell’esenzione specificata dalla Tabella all. B del D.P.R. 642/1972, deve obbligatoriamente indicare l’uso e il soggetto al quale il certificato è destinato, al fine di evitare l’evasione dell’imposta di bollo. Le esenzioni sono applicabili esclusivamente nei casi previsti della sopra citata legge o da norme speciali.

AUTOCERTIFICAZIONE

E’ utilizzabile esclusivamente nel rapporto con le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi.

Si compila su un semplice foglio di carta (presso gli uffici anagrafici sono comunque disponibili appositi stampati), senza code agli sportelli comunali e senza bolli o autentiche di firma.

Chi può usare l’autocertificazione
I cittadini italiani
I cittadini dell’Unione Europea
I cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno limitatamente ai dati e ai fatti attestabili dalle pubbliche amministrazioni (non è più necessario che siano anche residenti)

L’autocertificazione ed i privati
Per i privati (ad esempio banche ed assicurazioni), a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l’autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.

Attenzione
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici (come ad esempio Enel o Poste, ad esclusione dei servizi bancoposta) non possono più richiedere ai cittadini i certificati.
Al loro posto le amministrazioni dovranno accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente facendosi indicare dall’interessato gli elementi necessari.
Non è possibile in ogni caso usare l’autocertificazione per i certificati sanitari, veterinari, di conformità CE e per i certificati di marchi e brevetti.
I tribunali non sono comunque obbligati ad accettare l’autocertificazione

LE AUTENTICHE DI FIRMA
Niente più autentiche su domande e dichiarazioni rivolte alle Pubbliche Amministrazioni.
Le firme sulle istanze e sulle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori servizi pubblici non devono essere autenticate.

L’autentica della firma rimane soltanto qualora non è possibile presentare direttamente l’istanza all’amministrazione ricevente (spedizione per posta), per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici da parte di altre persone e per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare ai privati

LE AUTENTICHE DI COPIE
Si potrà dichiarare che è conforme all’originale la copia di un documento tenuto o rilasciato da una pubblica amministrazione, di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio, di documenti fiscali che debbono essere conservati dai privati.
Per questi documenti non è più quindi necessario far autenticare le copie ma è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata con la fotocopia del documento di identità.

Impedimento temporaneo per ragioni di salute
Le dichiarazioni di chi si trova in una condizione di temporaneo impedimento per ragioni di salute possono essere rese da un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in mancanza, un altro parente fino al terzo grado) davanti ad un pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità di chi fa la dichiarazione, facendo menzione delle cause dell’impedimento.

NORME DI RIFERIMENTO
DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2000, n. 443
Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo B).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 444
Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo C).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

E’ una dichiarazione compilata da una persona maggiorenne su un apposito stampato fornito dagli uffici anagrafici, ove è possibile dichiarare tutte le qualità personali, le situazioni ed i fatti a conoscenza dell’interessato, non previste nell’elenco delle dichiarazioni autocertificabili.
Può essere resa anche alle imprese di servizi pubblici (Telecom, Enel, ecc.) che provvederanno all’autentica della firma da parte del funzionario incaricato dal legale rappresentante dell’impresa.
Se le dichiarazioni sono contenute in un’istanza (esempio domanda di allaccio utenza, richiesta licenza di vendita, ecc.) o riferite a tali istanze, la firma non necessita di autentica se presentata direttamente o con copia del documento di riconoscimento di chi sottoscrive.

Sono previsti 2 tipi di dichiarazione sostitutiva.
1) La dichiarazione collegata ad una domanda: può essere presentata in un momento successivo e non deve essere autenticata (non si applica il bollo), va firmata davanti al dipendente dell’anagrafe e inviata per posta, fax o e-mail, insieme alla fotocopia del documento d’identità di colui che firma.
2) La dichiarazione non collegata ad alcuna domanda, deve essere presentata con la firma autenticata dall’addetto anagrafe e può essere inviata per posta o tramite altra persona.

Possono fare la dichiarazione sostitutiva anche i cittadini della Comunità Europea e i cittadini extracomunitari residenti in Italia solo per i dati ed i fatti verificabili presso soggetti pubblici o privati italiani.

Dove andare
In qualunque ufficio anagrafico delle Circoscrizione o all’Ufficio Anagrafico centrale di piazza Plebiscito.

Cosa fare
Chi deve fare una qualunque dichiarazione (cittadini italiani e della comunità europea), deve presentarsi davanti ad un funzionario abilitato dell’ufficio anagrafico ad autenticare la sottoscrizione, con un documento valido di identità.
Per i cittadini extracomunitari residenti, bisogna produrre anche il passaporto e il permesso di soggiorno; la dichiarazione può essere utilizzata soltanto in caso venga attestata da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
In caso di minori o incapaci, la dichiarazione è sottoscritta dal genitore o dal tutore o dal curatore.

Cosa presentare
– documento di identità valido
– marca da bollo di euro 16,00 se documento previsto in bollo
– per i cittadini comunità europea: passaporto o carta d’identità
– per gli extracomunitari: passaporto e permesso di soggiorno
– per gli interdetti: la presenza del tutore con documento d’identità valido

Stato Civile

Tel. 0761 348657 – 0761 348203 – 0761 348663 – 0761 348664 – Fax 0761 340220
SEPARAZIONI E DIVORZI Separazioni e divorzi davanti all’avvocato.

L’11 dicembre entra in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970). Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti. La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di: Iscrizione dell’atto di matrimonio Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.

Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di: iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio) trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero residenza di uno dei coniugi Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
Per informazioni e appuntamenti telefonare al n. 0761/348290.

CERTIFICATI DI STATO CIVILE
Certificato di Matrimonio (AC)
Certificato di Morte (AC)
Certificato di Nascita (AC)
Certificati di Stato Civile (AC)
Copia integrale Matrimonio
Copia integrale Morte
Copia integrale Nascita
Estratto di Matrimonio
Estratto di Morte
Estratto di Nascita

AC = Autocertificazione

 

DECRETO DEL PREFETTO PER CAMBIO NOME/ COGNOME

Il procedimento si articola in 4 fasi distinte:

  • Presentazione della domanda in Prefettura
  • Richiesta di affissione all’Albo pretorio del Comune di residenza e di nascita
  • Consegna della ricevuta di pubblicazione alla Prefettura per la stesura del decreto finale
  • Richiesta ( Istanza trascrizione) di cambiamento di nome/cognome presso il Comune di nascita o residenza ( decreto definitivo va presentato all ‘UFFCIO DI STATO CIVILE)

a) OTTENERE IL  DECRETO:

E’ la possibilità per il cittadino di  cambiare o modificare il proprio cognome e/o nome o aggiungere  un altro cognome o altro nome.

Sono previste 3 fattispecie:

  • il cambiamento o l’aggiunta di un cognome, concessa con decreto del Ministero dell’Interno;
  • il cambiamento del cognome perché ridicolo o vergognoso o rivelante l’origine naturale, autorizzato con decreto del Prefetto;
  • il cambiamento o l’aggiunta di un nome,  autorizzato con decreto del Prefetto.

Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse soltanto in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e/o da significative motivazioni. Il procedimento si conclude con l’emanazione  del decreto del Ministero dell’Interno o del decreto del Prefetto, ai sensi della normativa vigente.

L’istanza può essere presentata solo da cittadini italiani, in quanto il procedimento relativo al cambiamento del nome o del cognome non si applica ai cittadini stranieri. In nessun caso puo’ essere richiesta l’attribuzione  di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza

L’istanza va presentata alla  PREFETTURA DI VITERBO

 

b) UNA VOLTA OTTENUTO IL DECERETO DEFINITIVO :

Dove andare

Per la trascrizione del decreto OCCORRE RIVOLGERSI all’Ufficio di Stato Civile  PREVIO APPUNTAMENTO ai recapiti sotto elencati oppure presentare l’istanza accompagnata da un documento di identità,  direttamente al Protocollo del Comune di  Viterbo unitamente alla copia originale del Decreto

L’istanza deve essere presentata da che vi abbia interesse  direttamente all’Ufficio di Stato Civile unitamente alla copia del Decreto da Trascrivere,  indicando nell’istanza stessa  se vi siano e dove siano altri  atti di stato civile riguardante l’interessato ( esempio matrimonio, atti di nascita di propri figlie etc…).

Riferimenti e contatti: Ufficio Stato Civile –  Referente: Dottoressa Melania De FaziIndirizzo:  P.zza Fontana Grande 19
Tel +39 0761 348663  –  Fax +39 0761 348220
E-mail: statocivile@comune.viterbo.it
Pec: statocivile@pec.comuneviterbo.it

 

ADOZIONE
Per le pratiche di adozione l’Ufficio di Stato Civile invertine nella fase in cui il decreto di adozione viene notificato dall’organo competente all’ufficio stesso.

Casistiche:

ADOZIONI  SPECIALE DI CUI ALL’ART 44  L . 184/1993 e successive modifiche
Le adozioni “ speciali” previste dall’art. 44 sono notificate all’ Ufficio di  Stato Civile dal Tribunale competente ( ordinario o Minorenni) . Non saranno prese in considerazione sentenze notificate da parte di avvocati ma solo quelle provenienti dalle cancellerie dei Tribunali con effetto di notifica all’ufficio di Stato Civile
Nel Caso di cittadini stranieri sarà competenza dell’utente contrattate l’Ufficio di Stato Civile per fornire il certificato di Nascita della persona adottata nel caso in cui la stessa a seguito di adozione acquisti anche  la cittadina Italiana.( esempio caso di adozione speciale di minore da  parte di cittadino Italiano).

ADOZIONI ART. 25 L 184/1993 ( ADOZIONE LEGGITTIMANTE )
Questa fattispecie si divide in Nazionali ( emesse direttamente dal Tribunale Competente) o Internazionali (   autorità estere). Queste ultime per essere rese efficaci necessitano di  DELIBAZIONE da parte della Corte D’Appello  o Tribunale dei Minorenni ove be ricorrano i casi.
I genitori dell’adottato debbono contrattate l’ufficio di stato civile al fine di fornire la documentazione necessaria ai fini della trascrizione .

Per informazioni  e  appuntamenti:

Referente: Dottoressa Melania De Fazi
Riferimenti e contatti: Ufficio Stato Civile – ADOZIONI
Indirizzo:  P.zza Fontana Grande 19
Tel +39 0761 348663  –  Fax +39 0761 348220
E-mail: statocivile@comune.viterbo.it
Pec: statocivile@pec.comuneviterbo.it

PRERICONOSCIMENTO NASCITURO:
Su appuntamento da prenotarsi telefonicamente al numero: 0761 348671
PER EFFETTUARE IL PRERICONOSCIMENTO DEL NASCITURO, MADRE E PADRE DEVONO RECARSI PRESSO L’UFFICIO DI  STATO CIVILE IN PIAZZA FONTANA GRANDE (dopo aver concordato telefonicamente un appuntamento). MUNITI DI :
1) DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEI GENITORI DICHIARANTI, IN CORSO DI VALIDITA’ ;
2) CERTIFICATO MEDICO IN ORIGINALE ( REDATTO DAL MEDICO DI BASE O DAL GINECOLOCO) CONTENENTE I DATI ANAGRAFICI DELLA MADRE ED IL NUMERO DI SETTIMANE DI GRAVIDANZA.
TALE CERTIFICATO DEVE CONTENERE LA DATA,IL TIMBRO E LA FIRMA DEL MEDICO.

RETTIFICHE EX ART 95 DPR396/2000 

Le rettifiche di atti di stato civile avvengono attraverso istanza* di parte  presentata al Tribunale  competente.

Successivamente se accolte viene trasmesso  dal Tribunale il dispositivo ( sentenza o  decreto) all’Ufficio di Stato Civile che lo annota e ne da seguito per competenza .

Non si trasmettono istanze al  Tribunale se non per esclusivo interesse dell’Ufficio stesso l’istanza va presentata personalmente da chi vuole ottenere la rettifica al  Tribunale Competente .

Si possono ricevere notizie scrivendo ai recapiti sotto indicati.

*L’ufficio è a disposizione per il rilascio di copie integrali al fine della richiesta da inoltrare al   Tribunale. La copia può essere richiesta via PEC o mail ( in questo caso dovrà essere accompagnata da un documento di riconoscimento e con richiesta firmata autografa). Sarà inviata in formato digitale o potrà essere ritirata presso l’Ufficio in originale previo appuntamento

 

CITTADINI STRANIERI (con atti formati in Italia)

Per i cittadini stranieri le   rettifiche di nome o cognomi possono richiedersi direttamente all’ Ufficio di Stato civile , PREVIO APPUNTAMENTO, sulla base di apposite attestazioni consolari , si consiglia di contrattate l’ufficio  via ,mail che invierà per iscritto tutte le informazioni ed istruzioni da seguire  oppure telefonare il lunedì ai recapiti sotto elencati.

Riferimenti e contatti: Ufficio Stato Civile
Referente: Dottoressa Melania De Fazi
Indirizzo:  P.zza Fontana Grande 19
Tel +39 0761 348663  –  Fax +39 0761 348220
E-mail: statocivile@comune.viterbo.it
Pec: statocivile@pec.comuneviterbo.it

 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

PROCEDURA

La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162.

Si tratta di un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia

La procedura di negoziazione assistita può essere anche utilizzata per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili del patrimonio, scioglimento del matrimonio,  e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

 AUTORIZZAZIONE / NULLA OSTA DEL PROCURATORE

Una volta posto in essere l’accordo  va autorizzato ( o va emesso nulla osta ) da parte del Procuratore della Repubblica .

TRASMISSIONE AL COMUNE DI ISCRIZIONE/TRASCRIZIONE DEL  MATRIMONIO AI FINI DELLA TRASCRIZIONE

Completo di tale provvedimento va trasmesso (vedi modulo)  al Comune ove  risulti iscritto/trascritto il matrimonio.

I termini perentori della trasmissione sono  fissati entro i 10 giorni dalla data del ritiro in cancelleria dell’art.6 comma 3 terzo periodo del DL 132/2014 convertito con modificazioni in l. 162/2014 –da parte dell’ legale incaricato o dei legali che hanno assistito le parti nell’accordo stesso.

La violazione di tale obbligo viene sanzionata  (trasmissione ritardataria  dell’accordo di negoziazione assista) ex art. 6 comma 4 .

 PRECISAZIONI OPERATIVE:

Si prega di trasmettere l’accordo  assieme a  lettera o modello di trasmissione  indicando anche possibili recapiti telefonici cosi da premettere eventuali contatti in tempi brevi di preferire la trasmissione  per mezzo telematico . Viste  le numerose pratiche al fine di  diminuire i tempi di trascrizione  ove possibile allegare oltre il file pdf anche il file in formato .  odt . docx in word per agevolarne la trascrizione.

IMPORTANTE!! SE L’AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA  DEL PROCURATORE VIENE RILASCIATA VIA PEC SI PREGA DI INVIARE LE RICEVUTE PER UTILIZZARE LA DATA DI RICEZIONE, QUALE TERMINE PER IL CONTEGGIO DEI 10 GIORNI PREVISTI PER LA TRASMISSIONE ALL’UFFICIALE  DI STATO CIVILE (dell’art.6 comma 3 terzo periodo del DL 132/2014 convertito con modificazioni in l. 162/2014)

Riferimenti e contatti: Ufficio Stato Civile – Referente: Dottoressa Melania De Fazi
Indirizzo:  P.zza Fontana Grande 19
Tel +39 0761 348663  (in emergenza Covid solo lunedì) –  Fax +39 0761 348220
E-mail: statocivile@comune.viterbo.it
Pec: statocivile@pec.comuneviterbo.it

 

Elettorale

Capo Ufficio Elettorale Dott.ssa Paola Cardarelli tel. 0761/348213 email  elettorale@comune.viterbo.it  – pec elettorale@pec.comuneviterbo.it

Ufficio Elettorale Dott.ssa Valeria Orfini tel. 0761/348603

CERTIFICATI ELETTORALI:

Godimento diritti politici

Iscrizione nelle liste elettorali

RILASCIO TESSERE ELETTORALI

BANDI ANNUALI E BIENNALI:

Albo Scrutatori di seggio elettorale

Albo Presidente di seggio elettorale

Albo Giudici Popolari Corte di Assise

Albo Giudici Popolari Corte di Assise di Appello

Stato di avanzamento pratiche

E’ possibile richiedere (in forma elettronica) lo stato di avanzamento delle proprie pratiche demografiche. La richiesta deve essere inoltrata avvalorata da firma digitale ad uno dei seguenti indirizzi e-mail:

anagrafe@comune.viterbo.it
aire@comune.viterbo.it
statocivile@comune.viterbo.it
Le richieste non corredate da firma digitale non potranno essere prese in considerazione. La richiesta deve contenere:
– NOME DEL RICHIEDENTE
– ESTREMI DI UN DOCUMENTO VALIDO (PREFERIBILMENTE CARTA D’IDENTITA’)
– PRATICA IN CORSO

Sposarsi a Viterbo

Matrimoni ed Unioni Civili 

I matrimoni e le unioni civili si celebrano dal LUNEDI al VENERDI COMPATIBILMENTE CON LE ALTRE INCOMBENZE DELL’UFFICIO DI STATO CIVILE.

ATTENZIONE:
PRIMA DI FISSARE LA DATA DEL MATRIMONIO O DELL’UNIONE CIVILE E’ SEMPRE OPPORTUNO PRENDERE CONTATTI CON L’UFFICIO DI STATO CIVILE.

torna all'inizio del contenuto