Modulistica Attività Commerciali

7 Luglio 2020

In base alle recenti modifiche apportate dalla L. 7 agosto 2015 n. 124 c.d. “Riforma Madia” alla precedente L. 7 agosto 1990 n. 241 si invita a voler porre particolare attenzione alla compilazione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.).

Infatti in caso di accertata carenza dei requisiti o presupposti a corredo della S.C.I.A. l’Amministrazione adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti. Qualora risulti possibile conformare l’attività alla normativa vigente, il richiedente verrà invitato a farlo ma verrà comunque disposta la sospensione dell’attività.

Si raccomanda pertanto di voler consegnare la SCIA solo nel caso in cui questa è completa in tutte le sue parti, con tutte le dichiarazioni e allegati previsti, nonché della firma (autografa o digitale) e copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Si ricorda a tutte le ditte/imprese/società che l’indirizzo di posta certificata (P.E.C.) è OBBLIGATORIO al fine delle successive comunicazioni da parte dell’Amministrazione.

Si riporta di seguito l’art. 19 della L. 241/1990 come modificato dall’art. 6 della L. 124/2015:

L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività – Scia

1) Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato,……………………………..”
2) …. omissis ……
3) L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.

A decorrere dal 3 maggio 2019 le pratiche relative alle attività sotto indicate dovranno essere presentate al servizio SUAP mediante l’utilizzo del seguente Portale

www.impresainungiorno.gov.it/web/viterbo/comune/t/M082

Le istanze presentate in modalità diversa (PEC) saranno dichiarate IRRICEVIBILI, le ricevute generate automaticamente dal gestore di posta elettronica certificata non produrranno alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell’attività, fatta eccezione per alcuni tipi di procedimenti indicati nella modulistica di Settore (procedimenti per i quali è ammesso l’invio dell’istanza tramite PEC”)
A seguito dell’approvazione del Piano del Commercio (deliberazione del C.C. n. 8 del 06/02/2019) sono state introdotte rilevanti novità.
Per approfondire le tematiche di interesse si rinvia ad un’attenta lettura dello disposizioni in esso contenuto.

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