TARSU

8 Settembre 2023

In questa sezione è possibile trovare le informazioni relative alla TARSU

 

Chi deve pagare

La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o di fatto effettuato.
Sono quindi tenuti al pagamento tutti coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

 

Quando pagare

Entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio dell’occupazione o detenzione di un immobile, il contribuente deve presentare, una dichiarazione relativa ai locali e aree assoggettabili alla tassa, usando un apposito modulo in distribuzione presso gli stessi uffici. (vedere modello Dichiarazione).

La dichiarazione viene presentata una sola volta ed è quindi valida anche per gli anni successivi, purché non cambino le condizioni iniziali. Altrimenti, il contribuente dovrà dichiarare ogni variazione relativa a locali ed aree, alla loro superficie e alla destinazione, usando le stesse modalità ed entro gli stessi termini della dichiarazione originale. La Dichiarazione di inizio occupazione o detenzione deve essere presentata anche per i locali non soggetti alla tassa, e in questo caso è necessario che le circostanze che rendono i locali non assoggettabili siano rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

La Dichiarazione di inizio occupazione o detenzione dei locali per la Tarsu deve contenere:
a) Estremi catastali dell’immobile;
b) Indicazione del codice fiscale;
c) Cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare;
d) Per gli enti, istituti, associazioni società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
e) L’ubicazione (via, numero civico, piano ed interno) e la superficie dei singoli locali e delle aree e l’uso cui sono destinati;
f) La data di inizio della condizione o occupazione delle aree;
g) La provenienza;
h) La data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;

La Dichiarazione può essere presentata direttamente agli uffici del Settore Tributi siti in Piazza del Plebiscito n. 6, o a mezzo posta al seguente indirizzo:
Comune di Viterbo – Settore Tributi ed Entrate Patrimoniali – Via Ascenzi n. 1 – 01100 Viterbo.

 

Modulistica

Avvertenza:

I modelli possono essere scaricati direttamente dal sito, compilati in ogni parte in duplice copia e consegnati agli Uffici Tributi di Piazza del Plebiscito n. 6, oppure inviati a mezzo posta al Comune di Viterbo – Ufficio Tributi.

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Tarsu ai seguenti numeri di telefono: 0761.348311 – 348312

 

Quanto pagare

L’importo della tassa varia in base alla superficie e all’uso a cui l’immobile è destinato. A seconda della categoria è applicata una diversa tariffa al metro quadrato.
Le Tariffe sono consultabili nela sezione “Allegati”.

 

Come pagare

Nella sezione “Allegati  è possibile scaricare la documentazione relativa al Pagamento Acconto Tarsu 2013 e l’Avviso relativo alla decadenza della Soc. Esattorie S.p.a. dal servizio di riscossione ed accertamento dei tributi per conto del Comune di Viterbo.

 

Riduzioni

La tariffa ordinaria è ridotta del 30% in caso di:
1. Locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell’anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta.

La tariffa ordinaria è ridotta del 25% in caso di:
1. Abitazioni con unico occupante con superficie non inferiore a 40 mq;
2. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;
3. Utenti che, versando nelle circostanze di cui al punto 2 risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale.

La tariffa ordinaria è ridotta del 20% in caso di:
1. attività produttive, commerciali e di servizi che conferiscono rifiuti speciali assimilabili agli urbani al soggetto che gestisce il servizio pubblico e che documentino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minor produzione di rifiuti ed un pretrattamento volumetrico selettivo e qualitativo che agevoli lo smaltimento e il recupero dei R.S.A.U.
L’attività rivolta a conseguire una minor produzione di rifiuti dovrà essere significativa e svolta in maniera costante.
Le varie tipologie di rifiuti dovranno essere omogenee e conferite in maniera separata prive di impurità effettuando a livello di utenza le operazioni di cernita e di raggruppamento per categorie.
Il gestore del servizio provvederà alla raccolta “porta a porta” separatamente dagli altri rifiuti in maniera da consentire il loro avvio al recupero.

La tariffa ordinaria è ridotta del 40% in caso di:
1. attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere con oneri a proprio carico conferito rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero ai sensi delle vigenti leggi. Il quantitativo minimo di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviato al recupero dovrà essere almeno pari al 50% dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani prodotti e comunque in misura non inferiore a 10 kg. per anno per mq. di superficie utilizzata.

Per ottenere la riduzione è necessario:
– all’atto della richiesta precisare la tipologia dei rifiuti e i quantitativi annui di R.S.A.U. che si intende avviare al recupero;
– essere in possesso della documentazione di cui all’art. 15 del d.l. 22/97 anche ai fini di quanto stabilito dall’art. 10, comma 3;
– entro il 31/3 di ogni anno comunicare al settore LL.PP. del Comune:
a) la quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti avviati al recupero nell’anno precedente;
b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno.
Il Settore potrà richiedere l’esibizione dei formulari di identificazione.

La mancanza di tale documentazione o il non rispetto dei termini fissati comporterà da parte dell’Ufficio Tributi il recupero della tassa non imputata.

Tutte le riduzioni saranno concesse con effetto dall’anno successivo, a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni agevolative, in difetto verranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento.

Le riduzioni non sono cumulabili con altre agevolazioni.

Riduzioni per zone non servite: 
La tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera i 1000 mt.
La tassa è dovuta in misura pari al 30% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i 1000 mt.
La tassa è dovuta in misura intera nel caso in cui l’utenza è situata al di fuori della zona perimetrata ma il servizio è di fatto svolto.
La zona perimetrata è quell’area all’interno del quale viene svolto il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Per tutte le informazioni relative alla zona perimetrata, al fine di ottenere le riduzioni previste dal vigente Regolamento, è possibile contattare direttamente il Settore Tributi o il Settore Lavori Pubblici.

Riduzioni per disservizi:
In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o nella capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa per il periodo di durata del disservizio ed il relativo conguaglio verrà effettuato mediante emissione dello sgravio.
Al verificarsi del disservizio, al fine di ottenere la riduzione della tariffa, è necessario presentare apposita diffida al Comune Settore LL.PP. e per conoscenza al competente Settore Tributi ed Entrate Patrimoniali del Comune. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro dieci giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

Sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto.

 

Esenzioni ed agevolazioni

Sono esenti dalla tassa:
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo: centrali termiche, vani ascensori, cabine elettriche, balconi, terrazze, stenditoi, lavanderie, soffitte, ripostigli, legnaie e simili, limitatamente alla pare del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50, parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell’art. 1117 del Codice Civile, la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai praticanti, le unità immobiliari non abitate e totalmente prive di mobili e suppellettili, edifici esclusivamente destinati ed aperti al culto, fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, inoltre convitti o comunità adibiti esclusivamente a centri di accoglienza, recupero terapeutico di tossicodipendenti, handicappati, infanzia abbandonata.

Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

La tassa è ridotta del 50%:

Locali di residenza condotti da un massimo di due persone ultrasessantacinquenni, aventi un reddito pro-capite non superiore al reddito derivante dalla pensione sociale e l’eventuale rendita della casa di abitazione ed accessori non superiore ad Euro 516,50.

Locali ed aree utilizzati dalle Associazioni di volontariato che siano iscritte all’Albo Comunale del Volontariato e destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività proprie delle associazioni.  

 

Cessazioni e rimborsi

La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente, che ha prodotto dichiarazione di cessazione, dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali o se la tassa sia stata pagata dall’utente subentrante (vedi art. 64 del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993).

Per la denuncia di cessazione dell’occupazione o detenzione dei locali ed aree è necessario compilare in duplice copia l’apposito modulo presente nel sito e presentarlo direttamente agli uffici del Settore Tributi, oppure inviarlo per posta al seguente indirizzo:
Comune di Viterbo – Settore Tributi ed Entrate Patrimoniali – Via Ascenzi n. 1 – 01100 Viterbo.

 

Ricorsi

Tutte le controversie concernenti i tributi locali sono soggette alla giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale e della Commissione Tributaria Regionale ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992.

A titolo puramente esemplificativo si elencano alcuni tra gli atti emessi dal Comune che possono essere oggetto di ricorso (vedere elenco completo all’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992):
a) Gli Avvisi di Accertamento dei tributi;
b) gli Avvisi di Liquidazione dei Tributi;
c) i Provvedimenti che irrogano le sanzioni;
d) i Ruoli e le Cartelle di pagamento;
e) gli Avvisi di mora;
f) il Rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi , sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

I ricorsi, in bollo, devono essere notificati all’Ente impositore (il Comune) a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato e devono contenere tutti gli elementi previsti dal 2° comma dell’art. 18 del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.

Il contribuente può notificare il ricorso all’Ente impositore nei seguenti modi:
– tramite consegna diretta;
– a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in plico senza busta;
– tramite ufficiale giudiziario.

Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso all’Ente impositore, il ricorrente a pena di inammissibilità si deve costituire in giudizio mediante deposito presso la segreteria della Commissione Tributaria adita dell’originale del ricorso ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (art. 22 del D.Lgs. n. 546/92).

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi: Settore Tributi – Ufficio Contenzioso: Tel. 0761.348301 – 348309

La Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo è in via M. Romiti, 80 – (Tel. 0761.220738). 

 

Normativa

La normativa di riferimento è consultabile nella sezione “Allegati”

 

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