Canone patrimoniale esposizione pubblicitaria e occupazione di suolo pubblico

8 Settembre 2023

Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone unico patrimoniale) e il Canone  di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati (Canone mercatale).

Dal 1° gennaio 2021 è stato istituito nel Comune di Viterbo, così come previsto dall’art. 1, commi 816 e segg., della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone unico patrimoniale) e il  Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone mercatale).

Il nuovo Canone unico patrimoniale sostituisce:
– la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;
– l’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP);
–  il Diritto sulle pubbliche affissioni.

Il nuovo Canone mercatale sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nel caso di occupazione con i mercati e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, il prelievo sui rifiuti TARI.

I nuovi Canoni patrimoniali sono espressamente disciplinati dall’art 1, commi 816 e segg., della 27 dicembre 2019, n. 160, e dal regolamento comunale approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 18/03/2021 visionabile nella sezione “normativa”.

Il presupposto.

Il presupposto del Canone unico patrimoniale è:
1) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone è dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.
2) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Sono rilevanti ai fini dell’imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Sono ricompresi nell’imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato, ed i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un’attività.

Il Canone  mercatale è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Il presupposto per la determinazione del Canone  mercatale è il rilascio degli atti di concessione suolo pubblico per tutte le tipologie di mercato definiti nel Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche.

Chi deve pagare.
Il canone per l’esposizione pubblicitaria è dovuto dal titolare dell’autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.  In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. E’ altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ossia colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Il Canone per l’occupazione di suolo pubblico è dovuto dal titolare della concessione, o, in mancanza di questo, dall’occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Quanto e come pagare: Le tariffe del Canone patrimoniale per l’anno 2021 sono sono state approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 119 del 19/04/2021,  visionabile nella sezione “normativa”.

Il Comune provvederà all’invio degli avvisi di pagamento per effettuare il versamento delle somme. In particolare, verranno inviati sia bollettini di conto corrente postale precompilati con codice univoco, che consentiranno di effettuare il versamento delle somme dovute presso tutti gli sportelli postali,  sia i bollettini pagoPA  con codice a barre e  QR Code, idoneo per effettuare i versamenti presso tutti i prestatori di servizi di pagamento (es. banche e tabaccherie).

In ogni caso devono essere utilizzati esclusivamente i bollettini precompilati e muniti di codice a barre e QR Code che saranno inviati dall’ufficio C.U.P..

Quando pagare: il Canone patrimoniale per l’anno 2023 dovrà essere versato entro le seguenti scadenze, così come espressamente previsto con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 16/02/2023:

Nel caso in cui l’importo dovuto sia inferiore ad Euro 1.500,00, il pagamento dovà essere effettuato entro il 31 marzo 2023.
Nel caso in cui l’importo dovuto sia superiore ad Euro 1.500,00 , il pagamento dovrà essere effettuato in quattro rate aventi rispettivamente le seguenti scadenze:
1° rata: 31 marzo 2023
2° rata: 30 giugno 2023
3° rata: 30 settembre 2023
4° rata: 30 novembre 2023

Riduzioni ed esenzioni:  I casi di riduzioni ed esenzioni dal pagamento del Canone patrimoniale sono disciplinati espressamente degli articoli n. 22, 23, 29, 30, 54 e 55 del Regolamento comunale di disciplina,  e dall’articolo 1, commi 832 e 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Istanze per rettifica e annullamenti degli avvisi di accertamento  in autotutela:

Possono essere presentate al Comune di Viterbo istanze per richiedere le rettifiche o  annullamenti in autotutela degli Avvisi di accertamento relativi al Canone patrimoniale. Tutte le richieste dovranno essere inviate alla seguente PEC: tributi@pec.comuneviterbo.it.

Ricorsi: Tutte le controversie concernenti  l’applicazione del canone patrimoniale sono di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Normativa:

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