Modulistica Polizia Amministrativa
18 Dicembre 2024
ATTENZIONE
In base alle recenti modifiche apportate dalla L. 7 agosto 2015 n. 124 c.d. “Riforma Madia” alla precedente L. 7 agosto 1990 n. 241 si invita a voler porre particolare attenzione alla compilazione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.).
Infatti in caso di accertata carenza dei requisiti o presupposti a corredo della S.C.I.A. l’Amministrazione adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti. Qualora risulti possibile conformare l’attività alla normativa vigente, il richiedente verrà invitato a farlo ma verrà comunque disposta la sospensione dell’attività.
Si raccomanda pertanto di voler consegnare la SCIA solo nel caso in cui questa è completa in tutte le sue parti, con tutte le dichiarazioni e allegati previsti, nonché della firma (autografa o digitale) e copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Si ricorda a tutte le ditte/imprese/società che l’indirizzo di posta certificata (P.E.C.) è OBBLIGATORIO al fine delle successive comunicazioni da parte dell’Amministrazione.
Si riporta di seguito l’art. 19 della L. 241/1990 come modificato dall’art. 6 della L. 124/2015:
L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività – Scia
1) Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato,……………………………..”
2) …. omissis ……
3) L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata…
In base alle recenti modifiche apportate dalla L. 7 agosto 2015 n. 124 c.d. “Riforma Madia” alla precedente L. 7 agosto 1990 n. 241 si invita a voler porre particolare attenzione alla compilazione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.).
Infatti in caso di accertata carenza dei requisiti o presupposti a corredo della S.C.I.A. l’Amministrazione adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti. Qualora risulti possibile conformare l’attività alla normativa vigente, il richiedente verrà invitato a farlo ma verrà comunque disposta la sospensione dell’attività.
Si raccomanda pertanto di voler consegnare la SCIA solo nel caso in cui questa è completa in tutte le sue parti, con tutte le dichiarazioni e allegati previsti, nonché della firma (autografa o digitale) e copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Si ricorda a tutte le ditte/imprese/società che l’indirizzo di posta certificata (P.E.C.) è OBBLIGATORIO al fine delle successive comunicazioni da parte dell’Amministrazione.
Si riporta di seguito l’art. 19 della L. 241/1990 come modificato dall’art. 6 della L. 124/2015:
L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività – Scia
1) Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato,……………………………..”
2) …. omissis ……
3) L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata…
AVVERTENZA: Modulistica utile SOLO per la consultazione e non più utilizzabile per inviare istanze tramite PEC. L’inoltro delle pratiche relative ai procedimenti sottoelencati, deve avvenire solo ed esclusivamente per il tramite del seguente Portale:
* I procedimenti per i quali è possibile l’invio dell’istanza tramite PEC sono appositamente indicati. n quest’ultima casistica, fermo restando il pagamento dei diritti di segreteria, si precisa che la pec dovrà essere inoltrata all’indirizzo: suapvt@pec.comuneviterbo.it.
- SCIA per noleggio senza conducente
- SCIA PER SOMMINISTRAZIONE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE (CATERING)
- SCIA – Somministrazione CIRCOLI PRIVATI
- SCIA – PER INSTALLAZIONE GIOCHI LECITI art. 86 TULPS
- SCIA – PER INSTALLAZIONE GIOCHI c. 6 e 7 art. 110 TULPS
- SCIA – Autorimesse
- SCIA – Attività ricettive alberghiere
- SCIA – Attività extraalberghiere: Modulistica Ostello per la Gioventù
- SCIA – Attività extraalberghiere: Modulistica Hostel o Ostelli
- SCIA – Attività extraalberghiere: Modulistica Guest House o Affittacamere
- SCIA – Attività extraalberghiere: Modulistica Country House o Residenza di Campagna
- SCIA – Attività extraalberghiere: Modulistica Case e appartamenti per vacanze
- SCIA – Attività extraalberghiere: Modulistica Casa per Ferie
- SCIA – ATTIVITA\’ EXTRALBERGHIERA MODULISTICA BED & BREAKFAST
- SCIA e Richiesta di iscrizione all’elenco Regionale dei soggetti Abilitati all’esercizio dell’attività di Agriturismo
- SCIA – Agenzia d’affari
- Domanda per apertura teatri o luoghi di pubblico spettacolo
- DOMANDA PER APERTURA SALE GIOCHI art.86 Tulps
- COMUNICAZIONE di CESSAZIONE O SOSPENSIONE TEMPORANEA di ATTIVITA’2
- SCIA BAR, RISTORANTI e ALTRI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN ZONE NON SOTTOPOSTE A TUTELA
- SCIA SOMMINISTRAZIONE AREE DI SERVIZIO
- SCIA Somministrazione alimenti e bevande nelle scuole, ospedali, comunità religiose ecc. stabilimenti militari, mezzi di trasporto pubblico
- SCIA DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN ALTRE STRUTTURE AUTORIZZATE (sale da ballo, sale giochi, centri commerciali ecc.)
- SCIA ATTIVITA’ RICETTIVA DI ALBERGO DIFFUSO
- SCIA – Attività ricettive aria aperta
- AUTOCERTIFICAZIONE IN MATERIA DI TENUTA DEI REGISTRI DEGLI AFFARI (ART. 120 TULPS)
- (Anche tramite PEC con pagamento di € 50,00 per diritti di segreteria) Comunicazione di alloggio per uso turistico ai sensi dell’art,12 bis c.4 R.R. n.14/2017
- Modulo adesione Patto per la Notte 2.0